Già da diversi mesi si registra una tendenza di fondo sull’indice Euronext Milano della Borsa italiana dove un certo numero di società quotate – che finora privilegiavano ampiamente il sistema tradizionale con consiglio d’amministrazione e collegio sindacale oppure, in misura minore, il sistema duale con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza – hanno deciso di cambiare il loro modo di governare e di adottare il sistema monistico.

Come si deve interpretare questo cambiamento che avviene in un contesto pieno di incertezze e di crisi ricorrenti – energetica, politica, economica, climatica, sociale – in Europa e nel resto del mondo? È da intendersi come una presa di coscienza della necessità di riequilibrare i poteri nelle grandi e medie imprese italiane per rispondere alle sfide della concorrenza internazionale e della transizione ambientale, sostenibile e responsabile?

Evoluzione del modello monistico

La società per azioni di diritto italiano può adottare tre modelli di governance abbastanza diversi: il modello tradizionale con consiglio d’amministrazione e collegio sindacale, il modello duale con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza e il modello monistico con consiglio d’amministrazione.

Il modello di governance più diffuso è quello tradizionale disciplinato dalle disposizioni del Codice civile del 1942, ma fortemente rimaneggiato dal decreto legislativo n°6 del 17 gennaio 2003 relativo alla riforma del diritto societario, che ha rafforzato la governance delle società per azioni proprio attraverso l’introduzione della società duale e della società monistica.

Ispirato all’esperienza anglo-americana e alla società europea, il modello monistico attribuisce la gestione e il controllo dell’impresa alla competenza esclusiva del consiglio d’amministrazione. Almeno un terzo degli amministratori del consiglio deve essere indipendente.

Il consiglio è sia un organo esecutivo che di controllo, poiché è incaricato di determinare gli orientamenti strategici dell’impresa e di assicurare il controllo su alcuni aspetti della gestione, vale a dire: l’organizzazione amministrativa e contabile e il controllo interno. 

Per svolgere le sue funzioni di controllo, il consiglio deve designare, al suo interno, un comitato per il controllo della gestione composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, incaricato di esercitare un controllo permanente sull’amministrazione dell’impresa.  

Ai sensi del Codice civile, gli amministratori che compongono il comitato per il controllo della gestione devono soddisfare le seguenti condizioni: 1) non devono essere amministratori esecutivi dell’impresa, 2) devono essere indipendenti e soddisfare i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dallo statuto, dal codice civile, dal codice di corporate governance e dal TUF, nel caso delle sociétà quotate, 3) almeno un membro del comitato per il controllo della gestione deve essere un revisore contabile.   

Un’altra particolarità è che il controllo contabile è di competenza di un revisore legale o di una società di revisione.

La società con sistema monistico presenta quindi il vantaggio di privilegiare il dialogo e lo scambio di informazioni tra i membri del consiglio d’amministrazione, vale a dire tra gli amministratori esecutivi investiti del potere di gestione e gli amministratori non esecutivi investiti di un potere di controllo.  

Questa formula di governance è particolarmente consigliata per le società quotate molto dinamiche (come le start-up), le imprese bancarie e le imprese con una vocazione internazionale. 

Per queste sue prerogative specifiche, la società con sistema monistico aveva molto per piacere agli investitori e ai mercati proprio in considerazione del fatto che questo modo di governance è di gran lunga il più diffuso a livello internazionale. 

Ma le cose sono andate diversamente. Vari fattori hanno impedito alla società con modello monistico di ottenere il successo sperato. La legge di riforma del 2003 ha completamente rinnovato il diritto societario italiano, ma non è riuscita a inquadrare bene l’organizzazione dei poteri all’interno della società con sistema monistico.

La formulazione troppo generica delle disposizioni del Codice civile[1] e la stretta somiglianza con il modo di governance tradizionale sono, di fatto, all’origine dello scarso sviluppo del modello monistico.

Di fronte a questa situazione, non sorprende che la maggior parte delle società quotate abbia continuato ad applicare il modello di governance tradizionale con consiglio d’amministrazione e collegio sindacale, che, senza dubbio, garantisce una maggiore certezza giuridica essendo quest’ultimo più radicato nella tradizione giuridica e nella cultura imprenditoriale italiana.   

Codice di governance, TUF e impatto della regolamentazione bancaria

In assenza di un quadro giuridico organico, la dottrina e la pratica hanno svolto un ruolo importante nell’interpretazione delle disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della società con sistema monistico, moltiplicando le occasioni di dibattito e di condivisione di esperienze.

Inoltre, occorre tenere conto anche di altri fattori. L’insieme dei principi e delle norme contemplate dal Codice di corporate governance della Borsa di Milano e dal TUF (Testo unico della finanza introdotto dal decreto legislativo 24 del 24 febbraio 1998, detto «Legge Draghi») non solo hanno ravvivato l’interesse verso la società con modello monistico, ma hanno introdotto altri principi e disposizioni che hanno contribuito a rendere più leggibili le norme del Codice civile     

  • Il Codice di corporate governance è stato determinante da questo punto di vista, poiché ha avuto il merito d’introdurre la categoria degli amministratori indipendenti su cui si basa tutta l’architettura della società con modello monistico, precisandone il ruolo e le responsabilità.
  • Il TUF, dal canto suo, ha approfondito le tematiche legate alla funzione di controllo esercitata dal comitato per il controllo della gestione e ha inquadrato bene i poteri di informazione, di sorveglianza e di denuncia di cui dispone tale comitato[2].  

Ma l’influenza maggiore – in questo processo di riscoperta della società con modello monistico – è stata esercitata dalla regolamentazione bancaria.

L’ambiente bancario è da sempre un vero e proprio laboratorio di sperimentazione e innovazione, essendo più sensibile ai cicli economici e ai rischi sistemici, tecnologici, politici, legali… Dalla crisi economico-finanziaria del 2008, gli organismi internazionali e le legislazioni dei paesi europei hanno promosso principi e linee guida per rafforzare la governance e l’efficienza dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi delle imprese bancarie.

In Italia, la Banca d’Italia ha adottato la Circolare n°285 del 17 dicembre 2013, relativa alle disposizioni di vigilanza delle banche, che prevede una serie di norme volte a rafforzare l’organizzazione del governo societario all’interno degli istituti bancari.

Modificate a più riprese, queste disposizioni regolamentari apportano chiarimenti significativi per ciascuno dei modi di governance (tradizionale, duale e monistico). Esse insistono in particolare sulla necessità di distinguere chiaramente le funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo in modo da riequilibrare i poteri e le responsabilità tra gli organi di governance.

Così, per quanto riguarda la società con modello monistico, la Circolare n°285/2013 della Banca d’Italia prevede che:

  • La funzione di supervisione strategica è di competenza del consiglio d’amministrazione, che deve definire gli orientamenti strategici dell’impresa, vigilare sulla loro effettiva attuazione e riesaminare regolarmente le strategie e le politiche che disciplinano l’assunzione, la gestione, il monitoraggio e la riduzione dei rischi connessi all’attività dell’impresa.
  • La funzione di gestione è delegata – tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell’attività dell’istituto bancario – a uno o più amministratori con incarichi esecutivi che devono assicurare la direzione operativa e il conseguimento degli obiettivi strategici
  • La funzione di controllo è di competenza del comitato per il controllo della gestione, che deve verificare l’adeguatezza e il corretto funzionamento della struttura organizzativa, amministrativa e contabile. La Circolare n°285/2013 ha ampliato i poteri del comitato per il controllo della gestione affidandogli anche il controllo del rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie. Inoltre, per garantire l’indipendenza dei membri del comitato per il controllo della gestione, la Circolare n°285/2013 precisa che questi ultimi devono essere designati e revocati dall’assemblea degli azionisti.

La Circolare n°285/2013 sottolinea chiaramente che il modello monistico è un modo di governance che può essere adottato con successo dagli istituti bancari che operano sui mercati internazionali – dove questo tipo di modello è dominante – o dagli istituti bancari che fanno parte di un gruppo.

Non è quindi un caso che il modello monistico sia stato adottato da un certo numero di istituti di credito quotati: Intesa San Paolo (nel 2016), Ubi Banca (nel 2017), Illimity Bank (nel 2022) e Unicredit (nel 2023).             

Società monistiche quotate su Euronext Milano   

Nel periodo 2023 – 2024, le assemblee straordinarie di 6 società quotate sul mercato Euronext Milano (indice principale della Borsa Italiana) hanno deciso di adottare il modello monistico di amministrazione e controllo.

In seno a Euronext Milano, si contano ormai 10 società quotate che hanno scelto di optare per la formula di governance con modello monistico. Tra le 6 società del campione, 5 sono società industriali e 1 è una società bancaria. Si tratta più precisamente di :   

  • UNICREDIT – Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023
  • AEDES SPA – Assemblea straordinaria del 15 aprile 2024
  • PIAGGIO & C. SPA – Assemblea straordinaria del 18 aprile 2024
  • IMMSI SPA – Assemblea straordinaria del 29 aprile 2024
  • CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA – Assemblea straordinaria del 29 aprile 2024
  • PININFARINA – Assemblea straordinaria del 18 giugno 2024

Naturalmente, il successo del modello monistico con consiglio d’amministrazione è ancora piuttosto limitato, come attesta il numero delle società sopra citate. Si può notare una chiara tendenza evolutiva, ma è molto presto per dire se questa tendenza sarà o meno di lunga durata.

Conclusioni

Le sfide contemporanee che sconvolgono il contesto attuale porteranno le società quotate a condurre delle revisioni molto profonde della loro strategia, e questo non può che accrescere il ruolo del consiglio d’amministrazione. Inoltre, molti paesi europei hanno già avviato iniziative di riforma per migliorare il diritto societario e la corporate governance.

In Italia, la legge Capitali del 4 marzo 2024 propone diverse misure per migliorare la competitività delle imprese italiane, modernizzare i mercati e il quadro normativo di riferimento attraverso la revisione del TUF.

Assonime (Associazione nazionale delle società per azioni) che partecipa attivamente ai lavori di Piazza ha già messo a punto una serie di proposte per migliorare i modi di governance delle società quotate, compreso il modello monistico [3].

In particolare, Assonime propone di riscrivere le disposizioni del Codice civile che disciplinano il modello monistico di governance in modo da stabilire un corpus giuridico organico e autonomo, e di precisare in particolare le competenze del comitato per il controllo della gestione per allinearle alle migliori prassi internazionali.

Partendo dalla considerazione che il comitato per il controllo della gestione è tenuto a garantire un controllo permanente sulla gestione dell’impresa, Assonime propone di ampliarne i poteri e di affidargli anche la competenza di attestare la conformità delle informazioni non finanziarie, di garantire la revisione legale dei conti, di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, e di monitorare l’informativa finanziaria e i rapporti sulla sostenibilità.  

Detto questo, non c’é dubbio che il quadro giuridico del modello monistico di governance continuerà a rafforzarsi in futuro…

gp@giovannellapolidoro.com

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[1] v. Codice civile, art. 2409 sexiesdecies, art. 2409 septiesdecies, art. 2409 octiesdecies et art. 2409 noviesdecies. 

[2] v. TUF: art 151-bis (poteri del comitato per il controllo della gestione), art 152 (poteri di denuncia al Tribunale) et art. 153 (obbligo di riferire all’assemblea).  

[3] v. ASSONIME: “Position Papers 4/2024 – Proposte per una riforma organica del TUF. Eliminazione del goldplating, valorizzazione dell’autonomia statutaria, allineamento alle best practice internazionali per rendere più attrattivo il nostro mercato di Borsa”